PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge prevede la realizzazione di un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo dei giovani laureati meridionali quale elemento decisivo per lo sviluppo della società del Mezzogiorno.
      2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, promuove un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane, incentivando la permanenza dei giovani laureati meridionali nei territori d'origine, in quanto possessori di capacità e di competenze ritenute indispensabili per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico del Mezzogiorno.

Art. 2.
(Sistema integrato di interventi).

      1. Il sistema integrato di interventi in favore dei giovani laureati meridionali di cui all'articolo 1 comprende:

          a) la concessione di un premio in denaro, quale riconoscimento dei livelli d'eccellenza raggiunti nella formazione universitaria, nonché incentivo alla permanenza nei territori d'origine dei giovani laureati;

          b) la concessione di contributi per la specializzazione post-universitaria;

          c) la copertura degli interessi relativi a mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa;

 

Pag. 6

          d) la concessione di finanziamenti alle imprese per gli oneri relativi agli incarichi da esse affidati a giovani laureati meridionali;

          e) la possibilità, per le regioni del Mezzogiorno, di prevedere l'istituzione di un albo regionale per garantire l'accesso privilegiato dei giovani laureati meridionali agli incarichi professionali esterni conferiti dalla regione nella quale gli stessi risiedono.

      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente ai giovani laureati meridionali che hanno conseguito il diploma di laurea entro il termine previsto dal rispettivo corso di laurea o, al massimo, entro un anno oltre tale termine.

Art. 3.
(Premio di riconoscimento).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali e la permanenza nelle regioni del Mezzogiorno, concede ai giovani laureati particolarmente meritevoli un premio a titolo di riconoscimento dei livelli d'eccellenza raggiunti nella formazione universitaria.
      2. Il premio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai giovani meridionali che hanno conseguito la laurea presso università italiane o straniere con il massimo dei voti e che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in una regione del Mezzogiorno e a permanervi per un triennio.
      3. Il premio, complessivamente pari a 24.000 euro, può essere erogato, a scelta del beneficiario, in un'unica soluzione o in rate mensili pari a 1.000 euro ciascuna per ventiquattro mesi.
      4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,

 

Pag. 7

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare nonché le condizioni e i criteri per la concessione dei premi di cui al presente articolo nonché dei finanziamenti previsti dall'articolo 4.

Art. 4.
(Finanziamenti per la specializzazione
post-universitaria).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni interessate, concede finanziamenti per:

          a) gli oneri relativi alle tasse d'iscrizione e di frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, per dottorati di ricerca e per altri percorsi formativi utili integrare la professionalità dei giovani laureati meridionali;

          b) le spese d'alloggio relative alla frequenza dei corsi di cui alla lettera a).

      2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati nella misura massima complessiva annuale di 15.000 euro per la specializzazione conseguita presso le università italiane e di 35.000 euro per le specializzazioni conseguite presso le università straniere.
      3. I destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo sono i giovani meridionali che hanno conseguito la laurea con il punteggio massimo e che si impegnano a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in una regione del Mezzogiorno e a permanervi almeno per un triennio, pena la revoca degli stessi finanziamenti.
      4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo nonché i motivi della loro eventuale revoca sono disciplinati dal decreto adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 3.

 

Pag. 8

Art. 5.
(Contributi per l'acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione della prima casa).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, provvede al finanziamento degli oneri relativi agli interessi passivi dei mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa in una regione del Mezzogiorno, in favore dei giovani meridionali che hanno conseguito la laurea con il punteggio massimo e che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale nella medesima regione per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del finanziamento.
      2. Il finanziamento di cui al comma 1 copre il tasso d'interesse di riferimento per la durata del mutuo relativo all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione della prima casa e può essere disposto esclusivamente a favore dei giovani che:

          a) non sono destinatari di altre agevolazioni per il medesimo scopo;

          b) non sono già proprietari di immobili.

      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche che gli immobili devono possedere ai fini della concessione del finanziamento.

Art. 6.
(Finanziamento degli incarichi
presso le imprese).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in conformità a

 

Pag. 9

quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, provvede al finanziamento degli oneri diretti e indiretti sostenuti dalle imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno per l'affidamento di incarichi ai giovani laureati meridionali per progetti ad alto contenuto d'innovazione, di ricerca e di sviluppo.
      2. Destinatarie del finanziamento di cui al comma 1 sono le imprese che intendono avvalersi di risorse umane ad alto potenziale in possesso di conoscenze e competenze tecniche specializzate.
      3. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, qualora l'incarico copra un arco di tempo pluriennale, è concesso nelle seguenti misure:

          a) 100 per cento per il primo anno;

          b) 75 per cento per il secondo anno;

          c) 50 per cento per il terzo anno.

Art. 7.
(Albo regionale).

      1. Le regioni del Mezzogiorno possono provvedere all'istituzione di uno speciale albo regionale al quale possono iscriversi i giovani laureati meridionali destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 8.
(Affidamento di incarichi professionali
da parte delle regioni).

      1. Le regioni del Mezzogiorno, nell'affidamento di incarichi professionali esterni, di consulenza o ad esperti, si impegnano ad attingere annualmente, per almeno il 50 per cento degli incarichi, dall'albo regionale eventualmente istituito ai sensi dell'articolo 7.

 

Pag. 10

Art. 9.
(Revoca dei benefìci).

      1. In caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge è disposta l'immediata revoca di tutti i benefìci e tutte le somme erogate e anticipate devono essere integralmente restituite dai beneficiari, comprensive delle spese e degli interesse legali.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.